Articolo 1: Denominazione

E’ Costituita una Associazione senza fini di lucro, apolitica ed apartitica, denominata: “Istituto Nazionale di NEuroLeadership – I.N.NEL”, a cui possono partecipare tutti coloro che ab­biano comunque interessi connessi con le attività statutarie dell’Associazione.

 

Articolo 2: Logo

II logo ufficiale dell’Associazione è quello riportato nel documento allegato al presente.

 

Articolo 3: Sede

L’Associazione è elettivamente domiciliata ad ogni effetto di legge, in Roma, via del Corso n. 440.

 

Articolo 4 : Durata

L’Associazione ha durata illimitata.

 

Articolo 5: Obiettivi

L’Associazione, nell’ambito della disciplina denominata Neuroleadership ed in sintonia con i suoi specifici caratteri di interdisciplinarietà, si propone l’insegnamento, la formazione, lo stimolo allo studio ed alla ricerca, l’indirizzo alla pratica applicativa, e quindi si occupa di:

 

  1. Promuovere l’educazione, la comunicazione e la diffusione delle conoscenze relative alla Neuroleadership anche attraverso la creazione di Comitati Scientifici;
  2. Favorire lo studio e lo sviluppo della Neuroleadership per accrescere il livello della conoscenza in tali campi, favorendo persone e soci che dimostrino reale capacita indipendentemente da età e posizione;
  3. Costituire un Forum di presentazione e discussione di tutte le tematiche comunque connesse alla Neuroleadership anche tenuto conto del suo specifico carattere di interdisciplinarietà;
  4. Curare e controllare la realizzazione del Congresso Nazionale che deve essere tenuto in località designata dal Consiglio Direttivo, nonché di tutte le altre manifestazioni scientifiche che si avvalgano del patrocinio dell’Associazione;
  5. Stabilire ed incrementare i rapporti con analoghe o simili Associazioni Nazionali od Internazionali;
  6. Intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro ente pubblico o privato, scientifico, anche operante in altro settore, che in ogni modo siano utili per gli scopi dell’Associazione;
  7. Diffondere pubblicazioni scientifiche realizzate dai soci sotto l’egida dell’Associazione, anche attraverso un eventuale organo ufficiale deciso dall’assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
  8. Provvedere alla ge­stione ed alla cura dei programmi di insegnamento e di formazione riconosciute consone agli interessi dell’Istituto.

 

L’Associazione potrà acquisire ed amministrare fondi e proprietà che devono essere devoluti esclusivamente agli obiettivi precedentemente definiti. Potrà, inoltre prendere parte ad ogni e             qualsiasi attività ammessa dalla legge inerente i predetti obiettivi, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal presente Statuto.

 

Articolo 6: Limitazioni all’attività 

L’Associazione non deve partecipare o intervenire in alcun modo in campagne politiche a sostegno di candidati a ricoprire cariche pubbliche.

 

Articolo 7: Soci e loro categorie    

7.01 – Socio

L’appartenenza all’Associazione e subordinata alla dimostrazione,  da parte del candidato, del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo al ricevimento della richiesta di iscrizione, nonché al pagamento della quota annuale prevista.

7.02 – Categorie        

L’Associazione si compone di Soci Onorari, Emeriti, Corrispondenti, Ordinari, e Sostenitori. L’Associazione è aperta a coloro che hanno interesse negli obiettivi statutari, su richiesta e dopo elezione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.       

 

  • Soci Onorari. Possono diventare Soci Onorari coloro che, in passato, abbiano dimostrato particolare interesse e dedizione agli obiettivi menzionati dallo Statuto. Tale qualifica può essere riconosciuta solo da un voto unanime del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non godono di diritti elettorali attivi e passivi e non sono tenuti a pagare le quote Associative;

 

  • Soci Emeriti. Possono diventare Soci Emeriti i soci che abbiano più di 75 anni ed abbiano svolto la loro attività dando lustro nei settori di interesse dell’Associazione in campo nazionale e/o internazionale. Tale qualifica può essere riconosciuta solo da un voto unanime del Consiglio Direttivo. I soci emeriti non godono di diritti elettorali attivi e passivi e non sono tenuti a pagare le quote Associative;

 

  • Soci Corrispondenti. Possono diventare Soci Corrispondenti autorevoli esperti nei campi di interesse dell’Associazione di nazionalità non-italiana. Tale status può essere riconosciu­to solo da un voto unanime del Consiglio Direttivo. I Soci Corri­spondenti non godono di diritti elettorali attivi e passivi e non sono tenuti a pagare le quote Associative.

 

  • Soci Ordinari. Possono diventare Soci Ordinari tutti coloro che hanno interesse scientifico e/o pratico per i campi di applicazione della Associazione. I Soci Ordinari sono nominati dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di una domanda scritta di adesione da parte dell’interessato;

 

  • Soci Sostenitori. Possono diventare Soci Sostenitori i soggetti pubblici o privati che abbiano interesse per gli obiettivi individuati dal presente Statuto e che partecipino al raggiungimento di tali finalità con un contributo deciso dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori non possono accedere alle cariche dell’Associazione e non godono di diritti elettorali attivi e passivi. Sono nominati dal Consiglio Direttivo previa presentazione di una domanda scritta.

 

7.03 – Domanda di adesione

Le domande di adesione devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo che delibera nel merito. Non sarà ammessa alcuna contestazione alle decisioni del Consiglio Direttivo, salvo che per violazione delle norme del presente statuto.

7.04 – Cambiamento di status

In tutti i casi in cui la qualifica di un Socio dovesse cambiare, di modo che esso divenga eleggibile per un’altra categoria di appartenenza, il Segretario, verificati i requisiti, su richiesta dell’interessato, provvede alla riclassificazione dell’associato.

Quest’ultimo non ha diritto al rimborso delle somme eventualmente nel frattempo versate.

7.05 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Associato si perde per causa di morte, per recesso o esclusione. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dalla stessa, attraverso una comunicazione scritta alla Segreteria dell’Associazione che, previa delibera del Consiglio Direttivo, provvederà alla relativa cancellazione. I membri che rivestano cariche all’interno del Consiglio Direttivo e dei Comitati non possono rivestire altre cariche Dirigenziali all’interno di Associazioni affini.

I Soci potranno essere esclusi nei seguenti casi:

  • condanna penale passata in giudicato;
  • mancato pagamento delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, di regola dopo un anno di solleciti da parte della Segreteria;
  • compimento di atti che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, siano in contrasto con gli scopi dell’Associazione o comunque di turbativa alla civile convivenza;

II Consiglio Direttivo può prendere le decisioni relative alla perdita della qualifica di associato, ovvero, se lo ritiene, deferirle all’Assemblea generale dei Soci.

L’interessato può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo, che è tenuto a sentirlo, per rispondere delle contestazioni.

La Segreteria provvede alla comunicazione delle decisioni all’interessato.

 

Articolo 8: Riservatezza

Riservatezza delle domande di ammissione

L’intero contenuto di ogni domanda di adesione, a qualunque categoria sia rivolta, è riservato e non soggetto a pubblicazione o altra forma di diffusione, benché involontaria. Tale domanda deve essere inoltrata esclusivamente al Consiglio Direttivo.

 

Articolo 9 : Quote

9.01- Quote annuali

Tutte le quote devono essere versate entro e non oltre l‘ultimo giorno dell’anno, a valere per l’anno successivo, o, per i nuovi membri, entro tre mesi dalla data di ammissione. In qua­lunque momento dell’anno un richiedente diventi membro dell’associazione, egli è tenuto a versare l’intera quota an­nuale, eccetto per coloro che sono ammessi dopo il 1° novembre, i quali non sono tenuti a pagare la quota relativa all’anno di ammissione.

II Consiglio direttivo provvede annualmente a determinare l’importo delle quote fissando anche i termini entro i quali le stesse debbano essere corrisposte dai soci.

9.02 — Ritardi nei Pagamenti

Se le quote non vengono pagate entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, tutti i diritti connessi alla qualità di associato sono sospesi fino a che l’intero pagamento non sia effettuato.

9.03 — Esenzione dal pagamento

II Consiglio Direttivo può decidere l’esenzione dal pagamento delle quote di un membro o di una categoria di membri e la durata temporale di tale esenzione.

 

Articolo 10: Assemblee

10.01 — Assemblee generali

L’Assemblea generale si tiene almeno una volta all’anno per:

  • approvare il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconto);
  • delineare le linee fondamentali dell’attività dell’Associazione.

Si riunisce espressamente ogni due anni, anche se contestualmente con quella annuale, per eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo, nella sede che verrà da esso scelta.

La Convocazione avviene mediante comunicazione scritta inviata per corrispondenza o tramite posta elettronica ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con allegata agenda.

È cura dei soci comunicare tempestivamente alla Segreteria dell’Associazione ogni modifica dei propri recapiti di riferimento per l’Associazione. In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche la comunicazione sarà efficacemente inviata all’ultimo indirizzo conosciuto.

Ogni socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica.

10.02. — Assemblee

Le Assemblee sono indette dal Presidente, od in assenza di quest’ultimo in ordine sequenziale dal Vice presidente o dal Coordinatore Amministrativo, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 25% dei soci aventi diritto di voto. La Convocazione      avviene mediante comunicazione scritta, contenente data, luogo ed oggetto dell’Assemblea, invia­ta per posta ordinaria o elettronica ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Durante l’Assemblea non possono essere trattati argomenti diversi da quelli contenuti nell’Ordine del Giorno.

10.03 — Quorum e procedimento

L’assemblea, salvo quanto eventualmente previsto nel presente statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione (La cui data può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima adunanza a distanza di almeno un giorno) delibera qualunque sia il numero di associati presenti in assemblea.

Delle Assemblee il Segretario-Tesoriere deve redigere apposito verbale.

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

  • che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
  • che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
  • adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’ avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

10.04 — Diritto di voto

Ogni socio ordinario che sia in regola con il pagamento delle quote ha diritto di voto nelle assemblee. E’ ammesso il voto per delega e per corrispondenza.

Al fine di consentire l’esercizio del voto per corrispondenza dovrà essere inviato a cura dell’associazione ai soci che ne facciano richiesta, una comunicazione contenente l’elenco delle materie da trattare e delle deliberazioni da assumere.

Tale comunicazione dovrà essere inviata, anche mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza assembleare.

Gli associati che intendano avvalersi del voto per corrispondenza dovranno far pervenire la loro dichiarazione di voto presso l’associazione almeno cinque giorni prima della data in cui l’assemblea sarà tenuta.

Articolo 11: Gruppo Dirigente

11.01 — Poteri Generali

Tutte le questioni che riguardano l’Associazione sono gestite dal Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo gode di pieni poteri e autorità per condurre, gestire e dirigere gli affari e le attività dell’Associazione. Tutte le azioni della Associazione, salvo eccezioni previste dallo Statuto, sono autorizzate dal Consiglio Direttivo.

11.02 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, che resta in carica per due anni, è composto dal Comitato Esecutivo più i Presidenti dei Comitati Scientifici e due membri autorevoli scelti dal Presidente. Al proprio interno il Consiglio Direttivo elegge II primo e il secondo Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere. II primo vice-Presidente diventa Presidente alla scadenza del mandato di quest’ultimo e rimane in carica un solo mandato biennale.

11.03 — Ufficio di Presidenza

Ne fanno parte il Presidente e il Vice-Presidente.

11.04 — II Presidente

II Presidente presiede le Assemblee, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed a lui spetta la supervisione generale su tutte le attività e le operazioni effettuate dall’Associazione, ed è sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo. Egli firma ed esegue, a nome dell’Associazione, tutti gli atti di gestione autorizzati dal Consiglio Direttivo, eccetto nei casi in cui tali atti siano stati espressamente delegati dal Consiglio Direttivo o dal presente Statuto ad altri consiglieri o collaboratori dell’Associazione.

Oltre a ciò il Presidente svolge tutti i compiti connessi all’ufficio di Presidente, e quelli che saranno a lui assegnati dal Consiglio Direttivo.

11.05 — Vicepresidente

II Vicepresidente svolge la funzione di Presidente in assenza o impedimento di quest’ultimo, e tutte le altre funzioni che possano di volta in volta essergli assegnate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

11.06 — II Segretario-Tesoriere

II Segretario-Tesoriere presenzia a tutte le Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e verbalizza tutti gli atti dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.         II Segretario-Tesoriere ha la responsabilità che le comunicazioni, le registrazioni ed i resoconti siano redatti e conservati appropriatamente dall’Associazione.

È custode del logo dell’Associazione e deve assicurare che esso sia riportato su tutti i documenti afferenti l’attività dell’Associazione. Svolge tutte le mansioni connesse con l’ufficio del segretario e i compiti a lui assegnati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

In quanto tesoriere provvede anche alla custodia dei fondi e dei beni dell’Associazione dei quali mantiene un registro.

Riceve e rendiconta di tutti i fondi ricevuti o spesi dall’Associazione e deve, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo richiede, rendere conto di tutte le transazioni effettuate come tesoriere e della situazione finanziaria dell’Associazione.

II tesoriere svolge gli ulteriori compiti che    possano essergli assegnati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

11.08 — Comitato Esecutivo

In seno al Consiglio Direttivo a istituito un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere, dal Coordinatore Amministrativo e dal Coordinatore Scientifico. II Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente. II compito del Comitato Esecutivo è gestire l’attività del Consiglio Direttivo nei momenti in cui quest’ultimo non è operativo o non può essere convocato. Gli atti del Comitato Esecutivo sono validi se votati dalla maggioranza dei membri presenti ad una seduta cui partecipino almeno tre Membri del Consiglio stesso. II Comitato Esecutivo ha gli stessi poteri e le stesse prerogative del Consiglio Direttivo, eccetto per quel che attiene a:

 

  • copertura di posizioni vacanti in seno al Consiglio Direttivo;
  • adozione, abrogazione o emendamento di articoli dello Statuto:
  • modifica o revoca di delibere del Consiglio Direttivo.

11.08 — Direttore Esecutivo

II Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di un responsabile operativo dell’associazione, denominato Direttore Esecutivo. II Direttore esecutivo esercita i poteri ed è sottoposto alle limitazioni ed alle verifiche periodiche che di volta in volta il Consiglio Direttivo stabilisce. Non è un socio.

Articolo 12: Elezione, dimissione e revoca di membri del Consiglio Direttivo

12.01 – Elezione

12.02 Elezione dei membri del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo esclusi Presidente e Vice Presidente sono eletti a maggioranza dall’Assemblea dei Soci, restano in carica due anni, ad eccezione del Segretario tesoriere che permane in carica quattro anni, e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri essi vengono scelti da quelli rimasti in carica. I nuovi membri del consiglio scadono insieme a quelli eletti dall’Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui vengano meno più della maggioranza dei membri eletti dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea per il rinnovo delle cariche nel rispetto delle procedure elettorali.

12.03 Candidature

Durante la prima Assemblea Generale è nominato un Comitato per le Candidature. II Comitato per le candidature propone ai Soci le liste dei candidati per le cariche del Consiglio Direttivo. Alle elezioni successive è il Consiglio Direttivo uscente, nella persona del Presidente, che presiede la riunione e propone la lista elettorale per l’elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

12.04 Membri del Consiglio Aggiunti, Comitati e Collaboratori

II Consiglio Direttivo può nominare Comitati o uno o più assistenti-segretari-tesorieri, ognuno dei quali rimarrà in carica per il periodo di tempo stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e

comunque non superiore al suo mandato.

 

Articolo 13: Riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo

13.01 Riunioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo si tengono nel luogo e nella data stabiliti di volta in            volta dal Presidente.

E’ ammessa la riunione per audio e/o video conferenza con le modalità di cui all’art. 10.01 del presente Statuto.

13.02 Quorum, Procedura e Rinvio

Ogni membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo dispone di un voto. Gli Atti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono validi se adottati dalla maggioranza dei membri

presenti durante una riunione in cui partecipino almeno la maggioranza dei membri in carica.

13.03 Compensi

I membri del Consiglio Direttivo non ricevono compenso per il servizio reso in quanta di Consigliere, tuttavia niente del presente Statuto vieta che un membro riceva un compenso per servizi resi all’Associazione in altra veste, nonché per le attività svolte a nome e su mandato del Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo a maggioranza decide            sull’eventuale rimborso per le spese sostenute da ciascun membro del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle assemblee del Consiglio ed ammesse dal Consiglio stesso.

13.04 Revoca

L’Assemblea indetta a tale scopo può revocare i membri del Consiglio Direttivo. Per la validità dei voti espressi sono necessari lo stesso quorum e la stessa maggioranza prevista per le procedure

di elezione. Tale votazione non può avere luogo senza che il membro di cui si chiede la rimozione abbia avuto la possibilità di essere ascoltato dall’Assemblea.

13.05 Dimissioni

Un membro del Consiglio Direttivo può rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Consiglio stesso, al Presidente o al Segretario dell’Associazione.

Le dimissioni sono effettive dal momento del ricevimento di tale comunicazione, salvo quanto diversamente previsto nella comunicazione stessa.

13.06 Revoca dall’incarico

Ogni membro del Consiglio Direttivo, Comitato, o altro collaboratore dell’Associazione può essere destituito dall’incarico dal Consiglio Direttivo o da altra autorità che avesse eletto tale figura se, secondo il loro giudizio, tale rimozione va a favore degli interessi dell’associazione. La rimozione dall’incarico non può pregiudicare i diritti contrattuali del soggetto rimosso.

 

Articolo 14: indennizzi e rimborsi

L’Associazione indennizza delle spese sostenute i suoi Consiglieri e collaboratori ed ogni altra persona che abbia svolto incarico, su richiesta del Consiglio Direttivo o, in seguito ad elezione, i propri

esecutori e amministratori, ove tali spese (comprese eventuali spese legali) sono direttamente collegabili a dispute e giudizi che li hanno visti coinvolti in quanto Consiglieri o collaboratori, eccetto

per le questioni in cui siano chiamati in causa per condotte ritenute scorrette, nello svolgimento dei propri compiti, da delibera del Consiglio Direttivo.

II diritto di indennizzo cosi definito è da considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo di tutti gli altri diritti che siano riconosciuti ad un Consigliere o collaboratore in forza di un contratto o di un voto dei membri e tale diritto ha valore anche a beneficio degli eredi, degli esecutori o degli amministratori.

Articolo 15: Comitati

II Presidente dell’Associazione, su approvazione del Consiglio Direttivo può nominare dei Comitati formati da associati, che di volta in volta siano opportuni. I Comitati sono composti da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 9 membri e comunque sempre in numero dispari. Ciascun Comitato è guidato da un Coordinatore. I membri dei Comitati sono nominati e stabiliti dal Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore del Comitato fra gli associati, e sono scelti tra  i soci particolarmente dediti a specifiche attività di ricerca. Lo scopo dei Comitati è diffondere le conoscenze e ricerche a livello regionale e generale.

Le attività e competenze dei vari Comitati, consistono nel promuovere ed organizzare attività scientifiche, di consulenza, di formazione e insegnamento (corsi di istruzione, workshops o consensus conference di esperti a livello nazionale o internazionale) relative alla propria materia, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo e dei vari Comitati, devono prestare la loro opera in esclusiva e non possono essere impegnati contemporaneamente in altre Associazioni Nazionali.

I Comitati non rappresentano l’Associazione ne possono impegnarsi per essa. Tutti i Comitati devono comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo i verbali delle loro riunioni, le cui eventuali proposte o documenti prodotti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16: Conferenza Nazionale

16.01 La Conferenza Nazionale dell’Associazione si tiene in linea di massima una volta ogni due anni nella località e nella data che saranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo. La Conferenza è organizzata da un Presidente scelto dal Consiglio Direttivo tra una rosa di candidati. II Presidente della Conferenza è coadiuvato dal Coordinatore Scientifico ed eventualmente dal Direttore Esecutivo.

Articolo 17: contratti e fondi

17.01 Contratti

II Consiglio direttivo può nominare procuratori che rappresentino l’Associazione nella stipula dei contratti e che possano porre in essere ed utilizzare ogni strumento in nome e per conto dell’Associazione.

17.02 Fondi

Tutti i fondi dell’Associazione devono essere depositati, a cura del tesoriere, presso gli intermediari autorizzati che il Consiglio Direttivo ha designato.

Articolo 18: entrate e patrimonio dell’associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative versate dai soci;
  2. da eredita, donazioni e legati;
  3. dai contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. da Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o non convenzionati;
  6. dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  7. dalle contribuzioni volontarie e straordinarie e dai finanziamenti da chiunque effettuati;
  8. dai proventi e royalties derivanti dalla cessione temporanea del logo, o dell’immagine dell’Associazione o dal loro sfruttamento;
  9. dai proventi derivanti dalla gestione di siti, portali ed altri servizi informatici e telematici;
  10. dai proventi derivanti dalle altre attività promosse dall’associazione.

 

II patrimonio dell’associazione è cosi costituito:

  • dai beni mobili ed immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
  • dai marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
  • dai crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
  • dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

Articolo 19: Esercizio sociale

L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare.

Articolo 20: Rendiconto

Per ogni esercizio sociale, il  Tesoriere redige un rendiconto economico e finanziario consuntivo ed elabora un preventivo che presenta al Consiglio Direttivo.

Tali documenti, approvati dal Consiglio Direttivo, vengono presentati all’Assemblea per l’approvazione.

Articolo 21: Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 22: Libri sociali

Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, con qualsiasi tecnologia, i seguenti libri associativi, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di

legge e fiscali:

  • libro degli associati;
  • libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  • libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
  • libri dei verbali dei comitati;
  • libro degli inventari e dei rendiconti.

Articolo 23: Comunicazioni

Ogniqualvolta deve essere data una comunicazione scritta ai sensi del presente Statuto tale comunicazione deve essere consegnata personalmente       o spedita in copia per posta,   o per posta elettronica, all’indirizzo, geografico o telematico, del destinatario quale      figura nel registro ufficiale dell’Associazione.          Una comunicazione relativa a convocazioni per Assemblee deve specificare luogo, data, ora dell’incontro, ordine del giorno ed ogni altra informazione prevista dal presente Statuto.

Articolo 24: Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.

Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell’associazione.        

Al momento dello scioglimento,        per qualunque causa, dell’associazione,         il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 e s.m.i.

 

Articolo 25: Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

Roma il 20/11/2016

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